Perchè in Italia abbiamo così tanti medici Ginecologi Obiettori di Coscienza? E sono tanti Obiettori di Coscienza anche non nel campo della Ginecologia.
Per rispondere a questa domanda basta seguire il percorso delle varie Leggi che si sono evolute e sviluppate a tutela dell’Individuo, nello Stato Italiano.
1889 – Codice Zanelli: Legge contro la Violenza carnale e atti di libidine violenza a tutela della Donna su delitti contro il buon costume e l’ordine delle famiglie. Relativo a qualsiasi forma di violenza attuata sulle sole Donne da parte di estranei.
1930 – Codice Rocco: Legge contro la Violenza carnale e atti di libidine violenza a tutela della Donna per la disciplina dei delitti carnali contro la morale pubblica e del buon costume. Relativo a qualsiasi forma di violenza attuata sulle sole Donne da parte di estranei.
Sono seguiti 30 anni di silenzio stampa riguardo a qualsiasi evoluzione in merito e solo dagli anni 60 in poi si iniziano nuovamente una serie di evoluzioni ed anche involuzioni in cui a seguito di fatti di inaudita violenza occorsi ed arrivati all’attenzione pubblica, si intraprendono nuovamente innovazioni rispetto alla tutela dalla violenza.
Ma la base di legge resta sempre “contro la pubblica morale”.
1996 – Legge 66: reato di violenza sessuale o stupro come delitto contro la persona. Dobbiamo aspettare il 1996 per una Legge che tutela la persona e non la morale. Ma per persona purtroppo s’intende ancora solo Donna.
2016 – “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere” (c.d. Codice rosso).
La premessa è innanzitutto che per cambiare qualcosa qualcuno deve pagare per primo e fare da “battistrada” e soprattutto che per avere un accenno ad un qualsiasi abuso di “genere” abbiamo aspettato il 2019, 5 anni fa.
2019 – Legge 69/2019: disposizioni in tema di violenza domestica e di genere.
Nel contempo di questi 60 anni del secolo scorso si sono inserite le seguenti normative:
1971 – Dichiarazione di illegittimità dell’articolo 553 che prevedeva l’illegalità della propaganda anticoncezionale con prima presentazione alla Camera dello stralcio della Legge sull’aborto.
1974 – In coincidenza con i Patti Lateranensi, nuova presentazione del progetto per la Legge sull’aborto da parte del Partito Radicale e del MLD (Movimento Liberazione Donne).
1975 – Viene dichiarato parzialmente illegittimo l’articolo 546 del Codice Penale riconoscendo legittimo l’aborto terapeutico. Approvazione della Legge 405 per l’istituzione dei Consultori Familiari che hanno anche come scopo la divulgazione dei metodi anticoncezionali. Il 1975 è anche l’anno in cui viene riproposta la Legge sull’aborto ed inizia la discussione sul testo unificato della stessa.
Tre anni passano tra discussioni e riallineamenti. Anni in cui si scontrano le diverse fazioni politiche pro e contro. Anni in cui l’unico scopo è come sempre politicizzare una questione Umana e personale.
1978 – Legge 194. Legge che rende legale l’aborto a prescindere dalla motivazione. Ma non è finita.
1981 – Referendum per l’abrogazione di alcune norme della Legge 194. Dal Referendum la Legge esce indenne e, almeno sulla carta, può continuare il proprio percorso di sviluppo. O almeno così si crede…
Con un percorso così sincopato riguardo alla tutela dell’individuo nella società, un percorso inficiato di vecchiezza nel rapportarsi con le diverse situazioni, un percorso in cui le ventate di novità e cambiamenti si sono fermate agli anni 70, dove le vere opposizioni per cercare di migliorare la nostra società sono state portate avanti da personaggi oramai morti e dove una qualsiasi via da seguire oggigiorno è basata soltanto sull’apparenza dei Social, è quasi ovvio che i professionisti siano alla ricerca si basi solide che non riescono a trovare.
Altrettanto facile è seguire la prima direzione con basi solide che viene proposta durante i propri studi.
Come faccio a sapere se un ginecologo è obiettore?
“Nonostante la legge 194 del 1978 sia stata adottata ormai 45 anni fa, non è mai stata fornita un’informazione chiara, pubblica e trasparente sulle modalità di accesso ai servizi di interruzione volontaria di gravidanza e soprattutto sugli ospedali a cui ci si può rivolgere per ricorrere a questo servizio”
A quanto pare soltanto la Libera Associazione Italiana Ginecologi non obiettori offre una mappatura un po’ più precisa su dove sia possibile usufruire del servizio.
Gli ospedali asseriscono di offrire il servizio IVG a prescindere dalla quantità di medici obiettori, ma la realtà è ben diversa in quanto la garanzia di un qualsiasi servizio sanitario è sempre assoggettata alla garanzia di sicurezza dello stesso e se vengono a mancare le basi della sicurezza, il servizio non viene fornito o lo è solo fino a che non si scozza con la normativa di sicurezza.
Dalla parte dei Ginecologi obiettori di coscienza viene asserito che non è vero che sono in maggioranza, non è vero che i non obiettori sono medici di serie B, non è vero che ci sono penalizzazioni, non ci sono liste di attesa per chi decide di intraprendere la IVG e si sostiene che il problema dell’obiezione riguarda soltanto i professionisti della vecchia guardia.
Allora perchè è così difficile sapere cosa si deve fare per intraprendere il percorso IVG, perchè non ci sono ufficialmente informazioni e percorsi spiegati e stilati per chi ne ha bisogno, perchè non è possibile sapere quali sono i medici obiettori in una struttura per poterli evitare.
Se davvero la questioni riguardasse solo la “vecchia guardia” e non anche i giovani, tutta questa difficoltà non ci sarebbe, perchè i giovani si adopererebbero per fronteggiare il sistema, come lo hanno fatto in passato e lo fanno attualmente per altre situazioni.
Quindi i giovani sono anch’essi inglobati in un sistema di stile “muro di gomma”.
Ufficialmente non è possibile sapere se un medico è Ginecologo obiettore di coscienza, non si può chiedere e non ci sono fonti informative. Sembra che l’unico modo sia un gioco di sguardi perentori, frasi smozzicate e sottintesi insinuanti che devono portare la persona a mangiare la foglia.
Possiamo soltanto accedere ad informazioni di tipo generico ufficiali, in cui tramite grafici viene riferita la percentuale di Ginecologi obiettori di coscienza e non obiettori in una data zona ed in un dato ospedale e questo dato, essendo un puro e semplice diagramma, viene tranquillamente riferito dai siti Regionali di pertinenza.
Ma il problema resta, al di là delle semplici percentuali: come, dove, quando, quanto, a chi, cosa, cosa succederà…e svariate altre domande che si formano in corso d’opera ed a cui la Donna che si trova a fronteggiare e gestire tale situazione non trova risposta o accesso informativo.
Le Donne si ritrovano quindi in balia delle onde, in alto mare, in un momento in cui purtroppo agire bene e di fretta è impellente in quanto le tempistiche della Legge 194 sono strette, soprattutto se non ci rendiamo conto subito della gravidanza.
Quindi l’impellenza sarebbe rendere disponibili le informazioni relative agli obiettori di coscienza nei vari ospedali. Fare in modo che un primo indirizzo di percorso sia reso noto e pubblico.
Ma le denunce di Donne che non hanno potuto accedere al servizio per mancanza di reperibilità di informazioni, di reperibilità di personale, di reperibilità di tempo o addirittura perchè sono incappate in farmacisti obiettori che si sono rifiutati di dare la pillola del giorno dopo sono innumerevoli.
“L’obiezione dei farmacisti non è prevista da nessuna legge e le pillole del giorno dopo sono contraccettivi e non farmaci abortivi”, “È illegale che i farmacisti si dichiarino obiettori”.
Ciò nonostante succede, e l’obiezione alla pillola del giorno dopo è la più assurda che ci posa essere, perchè il fantomatico “giorno dopo” il nostro “girino giacomino” non solo non è ancora arrivato a destinazione, ma sta ancora cercando l’accesso alla cervice.
Quindi moralmente il rifiuto alla pillola del giorno dopo è solo un atto punitivo e di giudizio ostentatamente gratuito ed inopportuno, volto soltanto ad assecondare una presa di posizione estrema ed integralista, mentre tecnicamente è un abuso di pratica.
Cosa vuol dire essere obiettore di coscienza?
L’obiezione di coscienza è un Istituto Giuridico regolato dall’articolo 9 della Legge 194.
Obiezione di coscienza è un’espressione utilizzata per indicare la possibilità di non ottemperare a un dovere che viene imposto dall’ordinamento giuridico perché contrario alle convinzioni di una persona.
Ai sensi dell’articolo 9 della Legge 194, l’obiezione dovrà essere comunicata preventivamente dal medico con apposita dichiarazione: in questo modo il personale sanitario avrà il diritto di non partecipare agli interventi di interruzione di gravidanza.
“Si deduce perciò che questo Istituto Giuridico può essere disciplinato dalla legge ed è osservabile come una scelta lasciata ai consociati a fronte di dettagliati limiti perché non se ne abusi”.
Appare perciò evidente che questo Istituto Giuridico, in origine, si configura come fenomeno morale che solo in un secondo momento necessita di subire un intervento correlato alle istanze del diritto.
L’obiezione di coscienza è un Istituto Giuridico che prevede l’applicazione in diversi settori, non soltanto in quello medico. Attualmente quelli ufficiali sono:
- Obiezione al servizio di leva (oramai più che obsoleta ma ancora vigente a causa di possibili conflitti bellici a cui fare fronte)
- Obiezione alla sperimentazione animale
- Obiezione alla pratica medica (obiezione sanitaria) che comprende IVG (Interruzione Volontaria di Gravidanza) e DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento)
L’obiezione sanitaria (l. 194/1978) «esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie [quando sollevi obiezione con preventiva dichiarazione] dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l’interruzione della gravidanza»,
L’obiezione di coscienza per le pratiche mediche è quindi un Istituto Giuridico contemplato dall’articolo 9 della Legge 194 ed esplicitato preventivamente da chi lo pratica e deve rispettare i limiti stabiliti dalla Legge stessa in modo da non incorrere in abuso di pratica che può danneggiare altri individui.
Dal punto di vista legale l’obiezione di coscienza è applicata all’IVG e al DAT, ma in realtà essendo un Istituto Giuridico che si configura come fenomeno morale, la questione diventa bioetica e viene applicata ad una casistica più ampia e relativa sempre e comunque alla manipolazione della vita (umana o anche animale).
Troviamo così applicazione dell’obiezione di coscienza giustificata anche nell’ambito della procreazione assistita, dove un operatore sanitario si può rifiutare di intervenire sempre per presa di posizione di carattere religioso o morale.
Da qui all’abuso il passo, a questo punto, è breve, essendo già presenti situazioni quali il rifiuto all’anticoncezionale del giorno dopo. Questo rientra di fatto nella casistica di abuso di pratica.
Alla resa dei conti un Obiettore di coscienza nell’ambito della pratica medica è colui che per Legge è assoggettato all’Istituto Giuridico relativo soltanto all’IVG e al DAT, ma di fatto potendo tirare in ballo il fattore morale e bioetico può applicare la sua obiezione a qualsiasi settore medico che reputi in contrasto con la propria morale.
194 VS obiezione di coscienza
Interrompere una vita non è una cosa che si affronta a cuor leggero e nessuno vorrebbe fare mai un IVG. Quindi il pensiero che le Donne approfittino della possibilità di accedere facilmente all’IVG è talmente astruso da chiedersi come sia stato possibile anche solo percepirlo.
Al di là de “Il corpo è mio e lo gestisco io”, al di là della presa di posizione dei Ginecologi Obiettori di Coscienza, al di là di qualsiasi presa di posizione da entrambe le parti, una IVG è una batosta umana da affrontare e la prima persona in questo caso da assistere è indiscutibilmente la Donna, già sensibilizzata a oltranza su quello che tale pratica comporta sia per il feto che per lei.
Ma purtroppo ancora oggi manca la base solida per evitare questo tipo di esperienza.
“Manca la formazione sul tema dell’IVG, ma anche sulla contraccezione. Questi argomenti sono ancora un grande tabù nelle università italiane, in particolare in quelle cattoliche. All’università s’insegna poco o niente come si usano i farmaci come il Misoprostolo (un farmaco abortivo) o come s’inseriscono le spirali per la contraccezione, nonostante siano indicate dall’Organizzazione mondiale della salute (Oms) come i migliori contraccettivi”, continua. A riprova di questo, “le linee di indirizzo del ministero della salute che prevedono che le pillole abortive (Ru486) siano somministrate nei consultori non sono state adottate da molte regioni anche per mancanza di formazione degli operatori”
Quindi le Leggi sono belle ma restano sempre solo sulla carta perchè l’applicazione delle stesse è sempre problematica e farraginosa.
L’unica applicazione che è possibile vedere del detto “prevenire è meglio che curare” è solo sullo spazzolino da denti, perchè tanto nessuno comunque si lava i denti come dovrebbe ed i dentisti non perdono i loro clienti!
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